Catalogo di dati, metadati e banche dati
Art. 53, c. 1 bis, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 modificato dall’art. 43 del decreto legislativo 26 agosto 2026, n. 179
Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16
L’art. 53 del D. Lgs 82/2005 (CAD) dal titolo Siti Internet delle pubbliche amministrazioni prevede che:
1.bis) Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ndr. Di nuovo il riferimento ad AT), anche il catalogo dei dati e dei metadati ((…)), nonchè delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1.ter) Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.